Sunday, 24/9/2023 | 4:13 UTC+2
Consil Sindacato

INDICAZIONI PER GLI AMBIENTI DI LAVORO SOSPETTI DI INQUINAMENTO

DPR n. 177/2011 (Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’art. 6, c. 8, lett. g), del TU 81/08) spiega che “qualsiasi attività lavorativa nel settore e negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati” che siano in possesso di determinati requisiti. All’interno della risposta all”interpello del 24 marzo del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, dove si chiede la “possibilità di attivare rapporti di lavoro di natura intermittente nello svolgimento di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”, viene fatto un richiamo alla suddetta norma.

Positiva la risposta della direzione generale del Ministero del lavoro, nella quale si specifica che la lett. c) dell’art. 2 del DPR 177/2011 richiede la “presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto”.

Nelle motivazioni del Ministero, si evidenzia che, nonostante non esistano impedimenti sulla possibilità di avviare rapporti di lavoro di natura intermittente per lo svolgimento di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, si debbano necessariamente rispettare le altre condizioni di legge, in particolare, un’esperienza almeno triennale maturata dal lavoratore in tale ambito.

La possibilità, di avviare tali rapporto di lavoro, viene ammessa nel caso in cui ci sia la presenza dei requisiti anagrafici o oggettivi richiesti dall’art. 34 del DLgs 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), oppure nel caso che si tratti effettivamente di personale che svolge la funzione di sorvegliante che non partecipa materialmente al lavoro, in virtù del Regio Decreto 2657/1923 (n.11 della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell’orario).

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