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COVID-19: le ultime sulla tutela dei lavoratori in quarantena e lavoratori fragili
22 Gennaio 2021
L’INPS, con il Messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021, ha fornito indicazioni relative alle tutele dei lavoratori dipendenti posti in quarantena e dei c.d. lavoratori fragili, alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020).
Nel messaggio dell’INPS si ricorda che la Legge di Bilancio ha apportato modifiche all’art. 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27, in tema di tutele riconosciute ai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) e a quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, c.d. lavoratori fragili (comma 2 e 2 bis).
“Per quanto attiene i lavoratori dipendenti del settore privato posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’Istituto, la Legge di Bilancio 2021 ha eliminato dal 1° gennaio 2021 l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, precedentemente previsto per l’anno 2020.
Con riferimento, invece, alla tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, oltre che per i lavoratori con disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, è stato introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021. In proposito, si rammenta che tale tutela consiste nell’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero nonché nello svolgimento di norma della prestazione lavorativa in smartworking, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto” si legge in nota del Ministero del Lavoro.