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CHIARIMENTI D.M. 11 Aprile 2011 – CIRCOLARE DEL 3 MARZO 2015
17 Marzo 2015
Il 3 marzo 2015 è stata pubblicata dal Ministero del Lavoro la circolare con Chiarimenti concernenti il D.M. 11 aprile 2011, “Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’all. VII del D.lgs 81/2008 e s.m.i., nonchè i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
All’interno di essa sono riporte le indicazioni per l’aggiornamento delle tariffe riguardanti le verifiche periodiche, l’abilitazione e l’eventuale segnalazione di comportamenti anomali dei soggetti abilitati ad effettuarle; inoltre le indicazioni dettagliate su due specifiche attrezzature: quelle costituite da più bombole e i generatori di calore alimentati da combustibile.
Per le attrezzature di lavoro costituite da più bombole, ci si riferisce “alle attrezzature rientranti nell’Allegato VII del Dlgs 81/08, collegate in parallelo a un unico collettore in uscita per la fruizione del prodotto e che condividono gli stessi dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo”. Per poter determinare la tariffa delle verifiche di tali attrezzature, si deve tener conto della somma dei volumi delle singole bombole.
“A titolo esemplificativo e non esaustivo rispondono alle attrezzature di lavoro di cui sopra le installazioni fisse costituite da complessi di bombole per lo stoccaggio di metano utilizzate nelle stazion di rifornimento per autotrazione e per l’alimentazione di impianti di processo”.
Per quel che riguarda i generatori di calore alimentati da combustibile (solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione, con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116Kw e serbatoi di Gpl), gli obblighi di verifica periodica si riferiscono a quelle “necessarie all’attuazione di un processo produttivo destinate a essere usate durante il lavoro. Fermo restando quanto previsto dalla circolare n.23/2012 del Ministero del Lavoro, punto 4.
Nella circolare si specifica che le tariffe, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del Decreto dirigenziale 23 novembre 2012, vengono calcolate sull’ indice Istat dei prezzi al consumo aggiornato ad ottobre 2014 e relativo a famiglie di operai e impiegati. Sono quindi pari al +9%. L’allegato 1 della circolare riporta nelle quattro tabelle tutte le tariffe adeguate in merito alla prima verifica e alla verifica successiva alla prima.
La circolare riporta in allegato un modello standard attraverso il quale Inail, Asl e Arpa possono inviare al Ministero del Lavoro le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei soggetti abilitati (in conformità all’allegato III del D.M. 11 aprile 2011); viene spiegata in sintesi la normativa che regola la sospenzione o la revoca dell’abilitazione, allegando una tabella dettagliata nella quale si elenca e confronta il comportamento anomalo possibile e il provvedimento disciplinare da applicare al rispettivo comportamento.