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AGGIORNAMENTO RIFIUTI: ULTIME NOVITA’

Il 18 febbraio 2015 sono entrate in vigore le nuove norme sulla classificazione dei rifiuti introdotte dal Decreto Legge n. 91/2014.

Nelle modifiche si stabilisce che è il produttore che deve effettuare la classificazione dei rifiuti, assegnando ad essi il corrispettivo codice CER e che, in ogni caso, la classificazzione deve avvenire prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione; con la nuova norma si definisce una rinnovata disciplina per l’attribuzione dei codici CER ai rifiuti, soprattutto in merito alle esecuzioni tecniche richieste alle imprese per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti.

La norma indica, per quel che riguarda i codici CER, che per stabilire se il rifiuto debba essere considerato pericoloso o non pericoloso, devono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Il rifiuto viene classificato come pericoloso se le sostanze presenti all’interno di esso non risultano note o non possono essere determinate con le modalità stabilite dalla norma, cioè non si possono stabilire le caratteristiche di pericolo.

E’ bene precisare che, in riferimento all’applicazione dei nuovi criteri di classificazione, un rifiuto ritenuto in precedenza non pericoloso può essere riclassificato come pericoloso e che si attendono chiarimenti in merito da parte del Ministero dell’Ambiente.

Tali novità normative saranno applicate e valide a livello operativo solamente fino al 31 maggio 2015, in quanto dal 1° giugno 2015 entreranno in vigore le nuove disposizioni europee, sempre in materia di classificazione dei rifiuti (Regolamento 1357/2014 e Decisione 2014/955/UE).

Lo scorso 26 febbraio 2014 il Senato ha definitivamente convertito in legge il D.L. n. 192/2014, il cosiddetto “Mille proroghe”, posticipando il termine per l’applicazione delle sanzioni per mancata iscrizione e quelle per il mancato versamento del contributo annuale al SISTRI, dal 1° febbraio 2015 al 1° aprile 2015; entro il 31 marzo 2015 va quindi versato il contributo al SISTRI relativo al 2014, pena l’applicazione, dal 01 aprile 2015, della sanzione prevista dall’art. 260bis, co2, del Testo Unico Ambiente.

Per il 2015, invece, il termine per il versamento del contributo annuale va versato entro il 30 aprile 2015, restando invariata la scadenza precedentemente stabilita.

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